Lo Statuto

Statuto Sociale

(approvato il 27/8/2004 dall’Assemblea dei Soci)

 

Articolo 1

È costituita l’Associazione culturale La Foce con sede in Scanno, regolata dalle norme legislative vigenti e dal presente statuto. 

Articolo 2

L’Associazione è apartitica ed indipendente e non persegue fini di lucro. Essa riunisce intorno a sé coloro che sono interessati alla conservazione e allo sviluppo della cultura e delle tradizioni di Scanno. L’Associazione ha per scopi:

a)    pubblicare, amministrare e diffondere il giornale sociale, con strumenti tradizionali e innovativi, quali il web e altri strumenti mediatici;

b)    promuovere e realizzare iniziative di carattere culturale rivolte alla crescita ed allo sviluppo della nostra comunità in Italia e all’estero;

c)    conservare e promuovere l’immagine del costume muliebre di Scanno;

d)    promuovere gli interessi locali e mantenere vivo ed operante il collegamento con gli Scannesi lontani dal paese;

e)    concorrere ad illustrare e valorizzare le bellezze locali;

f)    favorire la maggior concordia e unione tra tutti i cittadini, attraverso la crescita del senso di appartenenza alla comune identità culturale, soprattutto delle nuove generazioni;

g)    reperire i fondi necessari al finanziamento delle attività sociali, attraverso la raccolta di contributi pubblici, raccolta pubblicitaria, vendite di pubblicazioni e di oggettistica attinente alla nostra cultura, tradizioni, artigianato.

Articolo 3

L’Associazione, il giornale La Foce e tutte le iniziative editoriali e culturali intraprese saranno apartitici ed indipendenti.

Essi sono la libera espressione di tutte le energie culturali vicine a Scanno ed amanti della nostra cultura. Gli articoli giornalistici dovranno essere firmati o siglati dagli autori che ne assumeranno la responsabilità.

 Articolo 4

Possono aderire all’Associazione coloro che hanno compiuto il 18° anno di età. In elenco allegato al presente statuto sono ricordati i soci fondatori della Associazione e coloro che hanno attivamente partecipato alla vita del giornale prima della costituzione della Associazione.

 Articolo 5

Le domande di ammissione dovranno essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio di amministrazione e dovranno contenere le generalità complete.

Le domande di ammissione saranno presentate dal Presidente all’Assemblea nella prima adunanza successiva alla domanda di ammissione del candidato.

L’Assemblea decide sull’ammissione a scrutinio segreto nel caso che ne venga fatta richiesta anche da un solo socio, oppure a voto palese, a maggioranza assoluta dei Soci presenti aventi diritto.

 Articolo 6

I soci ammessi entrano effettivamente a far parte dell’Associazione dopo il pagamento della quota sociale di cui al successivo Articolo 7 e hanno diritto al voto dall’Assemblea successiva.

 Articolo 7

L’Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di amministrazione, fissa la quota di partecipazione annua da corrispondersi da ciascun socio.

Il socio in regola con il pagamento delle quote annuali ha diritto al giornale in omaggio.

 Articolo 8

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può delegare con atto scritto altro socio a rappresentarlo.

Ogni socio può ricevere ed esercitare non più di due deleghe.

 Articolo 9

Non hanno diritto ad elettorato attivo e passivo i soci non in regola con il pagamento delle quote sociali dell’annualità corrente al momento dello svolgimento dell’assemblea.

I soci hanno l’obbligo di partecipare attivamente alla vita dell’Associazione e del giornale.

Previo avviso scritto di sessanta giorni, i soci decadono da ogni diritto e cessano di far parte dell’Associazione se non hanno provveduto al pagamento della quota sociale.

La decadenza dalla qualità di socio è dichiarata dall’Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

 Articolo 10

Sono organi dell’Associazione:

Il Presidente dell’Associazione,

L’Assemblea de i soci,

Il Consiglio di amministrazione.

L’Assemblea viene convocata in prima e seconda convocazione anche entro la stessa giornata a distanza di almeno trenta minuti.

In prima convocazione l’Assemblea è valida con la presenza o rappresentanza per delega della metà più uno dei soci aventi diritto a voto.

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza diretta o per delega di un terzo dei soci aventi diritto al voto.

 Articolo 11

L’Assemblea degli associati può essere ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno entro tre mesi dalla chiusura dei bilanci per la loro approvazione e per la rinnovazione delle cariche sociali; può essere convocata quando ne facciano richiesta o il Consiglio di amministrazione o un quinto degli associati aventi diritto al voto.

L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio di amministrazione, quando ciò sia necessario per modifiche statutarie e decide con maggioranza di due terzi degli iscritti aventi diritto al voto, presenti o rappresentati per delega.

In occasione dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali i soci aventi diritto provvederanno, al primo punto all’O.d.G. alla nomina del Presidente della seduta, che coordinerà i lavori della stessa.

Alla convocazione delle Assemblee provvede il Consiglio di amministrazione con preavviso di giorni trenta sulla data fissata per la riunione, mediante avviso pubblicato sul giornale sociale e lettera da inviare a ciascun socio.

 Articolo 12

L’Assemblea degli associati nomina a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei presenti il Presidente dell’Associazione, che rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

I candidati alla Presidenza devono essere soci aventi diritto all’elettorato passivo da almeno tre anni.

 Articolo 13

Nominato il Presidente, l’Assemblea procede a scrutinio segreto alla nomina di sei membri del Consiglio di amministrazione, fra i soci aventi diritto all’elettorato passivo da almeno 3 anni.

Le cariche di Presidente e di Consigliere di amministrazione dell’Associazione, e del Direttore responsabile sono incompatibili con contemporanee cariche in organismi politici, sindacali o cariche amministrative in enti pubblici.

 Articolo 14

Il Direttore Responsabile del giornale La Foce è eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto su proposta del C.d.A. Egli può essere rimosso dall’Assemblea, su proposta del C.d.A.

In caso di decadenza o dimissioni il C.d.A. può nominare un sostituto, fino all’assemblea successiva, che provvederà alla nomina del nuovo Direttore responsabile.

 Articolo 15

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Presidente del Consiglio di amministrazione è il Presidente dell’Associazione.

A parità di voti è decisivo il voto del Presidente della Associazione.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con preavviso di almeno tre giorni contenente l’ordine del giorno.

Sono comunque valide le riunioni cui partecipano almeno tre membri del Consiglio di amministrazione, oltre al Presidente.

 Articolo 16

Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli deve nominare un Vice Presidente tra i membri del Consiglio di amministrazione entro il termine di un mese dalla propria elezione.

Egli potrà delegare singoli Consiglieri per materie ed attività specifiche.

 Articolo 17

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dal giornale “La Foce”,
  • dalle contribuzioni annue dei soci, dalle sottoscrizioni e dalle donazioni fatte al giornale o alla Associazione.
  • dagli utili derivanti dalle attività di cui alle lettere a), b) e g) dell’art. 2 del presente statuto.

Gli eventuali utili di gestione non sono divisibili tra i soci ma vengono acquisiti al patrimonio dell’Associazione ed utilizzati per il potenziamento del giornale ed il conseguimento degli altri scopi sociali.

 Articolo 18

Il giornale è retto da un Direttore Responsabile e da un Consiglio di Redazione scelti dal Direttore Responsabile.

Il Direttore Responsabile partecipa ai C.d.A. senza diritto di voto.

Il Direttore Responsabile de La Foce, in stretto raccordo con il C.d.A., garantirà la coerenza fra la linea editoriale e gli indirizzi sociali espressi nel presente statuto.

 Articolo 19

Alla somministrazione dei mezzi necessari alla pubblicazione del giornale e di ogni altra iniziativa editoriale e culturale provvede il Consiglio di amministrazione che garantirà le relative coperture nei limiti del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea.

 Articolo 20

Il bilancio dell’Associazione si chiude ogni anno il 30 (trenta) giugno.

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