Tasse e spopolamento alla resa dei conti

(Come “ammazzare” il turismo di residenza e far finta di niente)

Com’è noto anche quest’anno la tradizionale serenata delle “chezette”, nella notte della Befana, non ha avuto luogo, causa virus. “Chezette” vuote? Nemmeno a dirlo! Ci ha pensato il Comune a riempirle con i bollettini di IMU e TASI da pagare. Altro “che robba bona!” Solo: “…cene e chervone”.

Molti scannesi, infatti, nella prima decade di gennaio, si sono visti recapitare a mezzo raccomandata due lettere con allegate cartelle, datate dicembre 2021, riguardanti tasse relative al 2016, firmate dalla Commissaria liquidatrice, nominata a gestire il dissesto. Tali tasse sono a carico di tutti quei residenti che in passato avevano goduto dello sgravio fiscale come prima casa, avvertiti che l’agevolazione non gli spettasse più e che, oltre a pagare per intero il dovuto per l’anno 2021, devono saldare anche il pregresso, fino a cinque anni addietro, ricalcolato e sanzionato con gli interessi. Insomma, un vero salasso non indifferente con cifre di una certa importanza di cui nessuno ne parla; dagli Amministratori, ai nostri politici, per finire a chi dice di fare informazione. Va chiarito che il provvedimento investe tutte quelle famiglie con doppia residenza.

Quanto accaduto lo riteniamo un vero e proprio spauracchio per chi pensa di prendere casa a Scanno e per chi ci torna per passarvi le vacanze. Si parla tanto di come arrestare lo spopolamento o quantomeno di cercare di limitarlo con incentivi o altro. Si continua, invece, a penalizzare tutte quelle persone che hanno sempre pagato, in particolare la tassa sui rifiuti, addebitata per l’intera annualità pur dimorando in loco per circa uno o due mesi massimo.

Premesso che i tributi vanno comunque pagati, in situazioni del genere i cittadini andrebbero seguiti un po’ più da vicino con una comunicazione più chiara e precisa. Non è tollerabile trattarli come “limoni da spremere”, e proprio in questo determinato periodo con la pandemia che imperversa. La nostra è una piccola comunità dove le voci girano alla velocità della luce: stordiscono e confondono se a monte non c’è nessuna comunicazione che spieghi come stanno effettivamente le cose. Ci si dà tanto da fare, con riunioni e altro, durante la campagna elettorale e poi il nulla o molto di rado. E poi ci sono i “ben informati” che ne sono la causa e che ora tacciono.

Ci siamo mobilitati, collegandoci e visionando il sito del Comune, ebbene oltre l’affidamento, sempre tramite la Commissaria, alla società di recupero crediti, nulla più (grati di essere smentiti).

Abbiamo contattato telefonicamente l’ufficio tributi del Comune per chiedere spiegazioni; in maniera cortese e professionale ci è stato riferito che è tutto lecito e che tale procedura è già stata messa in opera e in uso in parecchi Comuni italiani.

Siamo ricorsi, allora, a Internet e a quanto espresso nel web e abbiamo trovato di tutto e il contrario di tutto. Sono, infatti, migliaia i pareri, i dubbi e i ricorsi in essere su questo provvedimento. Per avere un minimo di chiarezza, di seguito ne riportiamo qualcuno pensando di fare cosa gradita, lungi da noi pensare di “addolcire la pillola”, cosa che sicuramente spettava ad altri, cui abbiamo riposto tutta la nostra fiducia.

Si attendono, dunque, risposte dalla casa comunale e dal Sindaco Mastrogiovanni, soprattutto su quali iniziative si pensa di mettere in campo per far si che lo spopolamento in atto non diventi un vero e proprio esodo.

Cosa dice il Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze)? Il contrasto con la Giurisprudenza.

Il Mef, con la circolare n. 3/DF del 2012, aveva affermato che l’esenzione si applica anche a tutte e due gli immobili nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi. Dunque:

  • due immobili nello stesso comune, esenzione per uno solo di esso;
  • due immobili in comuni diversi, esenzione per entrambi.

In contrasto rispetto a quanto comunicato dal Mef, la Corte di Cassazione (ordinanze n. 4166 del 2020 e n. 4170 del 2020) ha invece chiarito che nel caso in cui residenza anagrafica e dimora non coincidono, l’esenzione non spetta né per uno né per l’altro degli immobili situati in comuni differenti tra loro.

Da qui, si legge nel Dossier ufficiale del D.L. 146/2021, decreto fiscale” si è creata ” una disparità di trattamento tra i coniugi che hanno stabilito una diversa residenza nello stesso comune (per i quali spetta per un solo immobile, ai sensi dell’attuale configurazione del comma 741) e quelli che invece l’hanno fissata in comuni diversi.

IMU abitazione principale 2022: cosa cambia con il Decreto fiscale.

Proprio per superare questa disparità di trattamento, il DdL di conversione del D.L. 146/2021, c.d decreto fiscale, approvato ieri dal Senato, introduce una disposizione ad hoc.

Nello specifico, il decreto dispone che ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l’agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare. Immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Tale indicazione vale sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia in caso di gli immobili presenti in comuni diversi.

Controlli IMU senza sanzioni su coniugi con due residenze.

Per quanto riguarda i controlli, il ministero dell’Economia ha confermato che è valido il principio dell’articolo 10 dello Statuto del contribuente, in base al quale non vengono applicate sanzioni o interessi di mora se l’errore del contribuente è dovuto all’attenersi a regole che poi sono state modificate.

Si legge nel testo del provvedimento:

“Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi di mora, nel caso in cui l’errore del contribuente sia stato causato dall’essersi conformato ad indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione finanziaria e dalla stessa successivamente modificate.

Allo stesso modo il contribuente sarà scusato quando il comportamento che ha determinato la violazione sia stato causato da fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori degli uffici fiscali.

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria (in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria) o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.”

Sembra quindi chiarirsi la situazione per i coniugi: va scelta la casa per cui si vuole richiedere l’esenzione nella prossima dichiarazione IMU e nei controlli non saranno applicate sanzioni, visto che in un primo momento sono state seguite le indicazioni della circolare MEF del 2012 (con la doppia esenzione IMU), per poi ritrovarsi davanti all’interpretazione completamente opposta della Cassazione (nessun esonero per entrambi i coniugi).

La scelta dell’immobile esente va fatta dal soggetto passivo del tributo, in sede dichiarativa. Di conseguenza, l’onere compete al titolare (proprietario o titolare del diritto reale di godimento) dell’immobile che sarà indicato come destinatario dell’agevolazione. La decisione va presa in sede di compilazione della dichiarazione IMU riferita al 2022, quindi entro giugno 2023. Per farlo, basterà:

• barrare il campo 15 relativo all’esenzione;

• riportare nelle annotazioni “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019”.

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